La dicitura “senza glutine” in etichetta, garantisce, per legge, l’assenza di quantitativi di glutine superiori al limite soglia dei 20 ppm, quindi le aziende che volontariamente decidono di utilizzarla in etichetta, sanno di dover garantire il limite suddetto e di essere responsabili di tale requisito di fronte alla legge.
Le industrie alimentari che possono garantire l’assenza di glutine dai loro prodotti, sia per quanto riguarda la presenza di materie prime idonee al celiaco, sia per la gestione globale di tutte le possibili contaminazioni crociate ed ambientali in fase di produzione, possono volontariamente e gratuitamente apporre la dicitura “senza glutine” sulle etichette dei prodotti ai sensi del Reg. EU 828/2014.
Questo regolamento ha sancito il trasferimento delle condizioni di utilizzo delle diciture “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” nel Reg. 1169/2011, a partire dal 20 luglio 2016, data di abrogazione del Reg. 41/2009.
Il regolamento europeo 828/2014 assicura lo stesso livello di protezione per le persone intolleranti al glutine garantito in precedenza dal regolamento (CE) n. 41/2009 e prevede una chiara distinzione degli alimenti specificamente formulati per celiaci, intesi quali quegli alimenti espressamente prodotti, preparati e/o lavorati al fine di:
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ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure
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sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.
Le Istituzioni Italiane (Ministero della Salute e Conferenza Stato-Regioni) sono state impegnate da allora nell’adeguamento del sistema normativo italiano dedicato ai prodotti per celiaci (controllo ed erogazione dei prodotti specificamente formulati per celiaci) al nuovo quadro normativo europeo.
Dal sito dell’Associazione Italiana Celiachia:
L’etichettatura degli alimenti – Claim Senza Glutine
Il Regolamento Europeo 41 del 2009, sostituito dal 828 del 2014, oggi in vigore, ha stabilito le condizioni d’uso della dicitura “senza glutine” che garantisce al celiaco, sia sui prodotti confezionati che su quelli venduti sfusi, un contenuto massimo di 20 mg su kg di glutine (ppm). L’azienda che indica un suo prodotto alimentare come “senza glutine” deve garantire quindi sia l’assenza di ingredienti contenenti glutine, ma anche l’assenza del pericolo di contaminazione.
Il regolamento europeo 828/2014, inoltre, ha stabilito che la dicitura “senza glutine” può essere seguita dalle indicazioni “specificamente formulato per celiaci – persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci – persone intolleranti al glutine”.
La prima dicitura può essere usata solo per gli alimenti dove il glutine, tradizionalmente presente, viene ridotto o sostituito (pane, pasta, biscotti, ecc.). L’uso della dicitura è volontario, ma diventa obbligatorio per i prodotti inseriti nel Registro Nazionale degli alimenti senza glutine (RNA), erogabili al celiaco dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La dicitura “adatto ai celiaci – persone intolleranti al glutine” può, invece, essere utilizzata per qualsiasi alimento, sempre in abbinamento a “senza glutine”, purché sia garantita l’assenza di materie prime contenenti glutine e l’assenza di contaminazione.
Unico divieto di utilizzo è su tutti quegli alimenti che non contengono mai glutine (es. l’acqua o i formaggi tradizionali), per cui l’indicazione risulterebbe superflua e potenzialmente ingannevole per il consumatore, che sarebbe indotto a credere che solo i prodotti con la dicitura fossero idonei, quando invece l’intera categoria è adatta ai celiaci.
La normativa sugli allergeni
I cereali contenenti glutine, come il frumento o l’orzo, sono considerati allergeni ai sensi della norma europea (Regolamento UE 1169 del 2011). Secondo questa norma (articolo 9), tutti gli operatori del settore alimentare sono tenuti a dichiarare la presenza nel prodotto finito di allergeni usati nella preparazione di un alimento e ancora presenti nel prodotto finito, sia che si tratti di un prodotto alimentare confezionato, sia che si tratti di un piatto servito al ristorante.
La dicitura “può contenere …”, invece, non è ancora stata normata dal legislatore europeo e al momento la sua assenza non offre le stesse garanzie fornite dall’uso del claim “senza glutine”.
Dal sito dell’Associazione Italiana Celiachia:
Il marchio Spiga Barrata è il simbolo di AIC che in etichetta guida le persone celiache nella scelta di prodotti alimentari confezionati sicuri e idonei alle specifiche esigenze di un’alimentazione senza glutine: consente un’immediata riconoscibilità di prodotti senza glutine nell’ambito dell’offerta del mercato e soprattutto comunica le garanzie di sicurezza assicurate dalle verifiche di AIC.
Con il marchio Spiga Barrata, AIC entra infatti nelle Aziende alimentari e ispeziona direttamente tramite audit annuali impianti e processi di produzione.
I prodotti alimentari confezionati contraddistinti dal logo Spiga Barrata rispettano il limite normativo del contenuto di glutine (non superiore ai 20 ppm), soddisfacendo rigorosi requisiti di produzione, gestione e controllo previsti dal Disciplinare tecnico di concessione Marchio.
AIC ha registrato il marchio Spiga Barrata a fine anni ’90 e da allora ne ha gestito le attività di verifica e di concessione, perseguendo nel tempo l’obiettivo del sostegno alla dieta senza glutine, unica terapia per le persone celiache, facilitando la reperibilità di prodotti idonei sul mercato.
Ad oggi la Spiga Barrata è divenuta un simbolo riconosciuto universalmente come “gold standard” del senza glutine, che trova riscontro su tutto il territorio europeo anche grazie all’incessante lavoro di condivisione delle procedure di concessione del Marchio con tutte le Associazioni Europee sotto il coordinamento della Federazione Europea delle Associazioni Celiachia (AOECS).
In Europa il marchio Spiga Barrata viene concesso, ormai da qualche anno, secondo requisiti e procedure condivisi da tutte le Associazioni Celiachia che aderiscono alla Federazione Europea AOECS (Association of European Coeliac Societies).
Il sistema comune di licenza, European Licensing System, (ELS), converge su un disciplinare tecnico di riferimento per tutti, lo Standard AOECS, che ha uniformato il limite soglia garantito (non superiore ai 20 ppm), i requisiti tecnici, i controlli e le modalità di concessione del Marchio.
L’ELS ha così messo ordine nello scenario variegato di procedure e requisiti che ha caratterizzato in passato la concessione del Marchio nel territorio europeo, consentendo di offrire ai consumatori celiaci le medesime garanzie di sicurezza su prodotti con il Marchio provenienti dai vari Paesi ed un chiaro riconoscimento della Spiga Barrata in etichetta.
Il sistema europeo ha infatti introdotto il Codice Prodotto che accompagna il logo Spiga Barrata, consentendo di distinguere in maniera immediata una concessione regolare da un logo abusivo e di individuare facilmente:
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il Paese dell’azienda commercializzatrice in quanto le Associazioni Celiachia, possono rilasciare la concessione soltanto ad aziende che hanno sede legale nel proprio Paese di competenza (Es. IT per Italia; CUK Inghilterra, DE per Germania, ecc..);
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i prodotti che contengono avena, che presentano la parola OATS all’interno del codice (Es OATS-XX-YYZZ); questo codice è visibile ad oggi soltanto su prodotti esteri;
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la categoria, in via di esaurimento, dei prodotti con contenuto di glutine tra 20 e 100 ppm, caratterizzata da un apposito codice (es. 100-XX-YY-ZZ), che non è mai stata oggetto di concessione da parte di AIC e che non è più prevista dal 2016 neanche per gli altri Paesi europei.
Il logo Spiga Barrata in tutta Europa ha la stessa struttura grafica, ma non ha vincolo di colore e lo si potrà trovare, per esempio, verde, nero o anche rosso, mentre la Spiga Barrata concessa da AIC sarà sempre riconoscibile dal colore rosso su fondo bianco o bianco su fondo rosso oltre che dal prefisso IT del Codice Prodotto.
Da Celiachia Notizie:
A partire dal 2012 le Associazioni Celiachia Europee concedono il Marchio per il territorio europeo secondo requisiti e procedure comuni. La risposta delle Aziende a questo sistema, che ha consentito per la prima volta di accedere ad una concessione del Marchio valida su tutta l’Unione Europea (con l’aggiunta di Norvegia e Svizzera), è stata, molto positiva e sono circa 700 le Aziende che hanno stipulato un contratto di concessione europea, per un totale di oltre 12.000 prodotti (dato relativo a fine 2016). Anche l’Italia ha partecipato a questo trend positivo, con il risultato di oltre 1.000 prodotti italiani circolanti sul territorio europeo con la Spiga Barrata.
Oltre a facilitare la diffusione nei vari mercati dei prodotti idonei ai celiaci, fattore di appeal anche per le Aziende di settore, questo sistema consente di offrire ai consumatori celiaci le medesime garanzie di sicurezza su prodotti con il Marchio provenienti dai vari Paesi unitamente ad una chiara comunicazione di facile lettura per
il riconoscimento dell’idoneità del prodotto e dei valori rappresentati dal simbolo della Spiga Barrata.
In altre parole il codice che accompagna il logo Spiga Barrata è da guida per i consumatori celiaci di tutta Europa nella scelta dei prodotti idonei alla propria dieta, in quanto facilità la lettura delle informazioni in qualsiasi contesto essi si trovino a fare acquisti, a casa come in viaggio, nel proprio Paese come all’estero.
Questi importanti traguardi sono stati raggiunti a partire da uno scenario totalmente diverso e molto variegato, che vedeva le varie Associazioni europee applicare requisiti e modalità di concessione differenti tra loro, senza un accordo condiviso neanche sul limite consentito di glutine e con livelli di sicurezza garantita molto distanti tra loro.
Caprari Novella